IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
   Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
   Visto l'articolo 3  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e
successive modificazioni, che  demanda  al  Governo  la  potesta'  di
regolamentare il settore dei lavori pubblici, nelle materie e secondo
le modalita' indicate nello stesso articolo; 
   Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400;
Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici; 
   Vista la preliminare deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 1999; 
   Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dall'Adunanza
generale il 12 luglio 1999; 
   Visto il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito  il  parere
delle competenti Commissioni del  Senato  della  Repubblica  e  della
Camera dei deputati; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 10 dicembre 1999; 
   Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di  concerto  con
il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
           Ambito di applicazione e calcolo degli importi 
 
  1.  Il  presente  regolamento  disciplina  la  materia  dei  lavori
pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994,  n.  109,  e  successive
modificazioni, che in prosieguo assume  la  denominazione  di  Legge,
affidati dai soggetti elencati e nei limiti fissati dall'articolo  2,
commi 2 e 3, della Legge  stessa,  recependo  altresi'  la  normativa
comunitaria. 
  2. Le Regioni, anche a statuto speciale, le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano e gli enti regionali queste finanziati applicano  il
regolamento per i lavori finanziati in misura  prevalente  con  fondi
provenienti dallo Stato  o  realizzati  nell'ambito  di  funzioni  da
questo delegate,  nonche'  nelle  materie  non  oggetto  di  potesta'
legislativa a norma dell'articolo 117 della Costituzione. 
  3. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i
soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni del  regolamento
fino a  quando  non  avranno  adeguato  la  propria  legislazione  ai
principi desumibili della Legge. 
  4. In  recepimento  della  normativa  comunitaria  successiva  alla
Legge,  gli  importi  espressi  in  ECU  nella  stessa  Legge  devono
intendersi espressi in Euro. 
  5. Gli importi indicati nel presente regolamento  sono  considerati
al netto dell' IVA.